L'adozione dei gatti di colonia
I gatti appartenenti a una colonia felina non possono essere dati in adozione, salvo casi particolari e giustificati.
Questo principio è sancito dalla Legge 281/1991 e dalle normative regionali, come la Legge Regionale Toscana n. 59/2009, che riconoscono i gatti delle colonie come parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Motivazioni del divieto
1. Tutela della libertà del gatto: I gatti di colonia sono animali liberi, abituati a vivere in un determinato territorio. Spostarli dal loro habitat senza una valida ragione contrasta con il loro benessere.
2. Equilibrio della colonia: Ogni colonia ha una struttura sociale. Rimuovere un gatto senza necessità può destabilizzare l’intero gruppo.
3. Normativa: La legge consente lo spostamento o l’affidamento solo in casi specifici, come motivazioni sanitarie, situazioni di pericolo o quando il gatto non è in grado di sopravvivere autonomamente (ad esempio, gattini o adulti con disabilità gravi).
Eccezioni
Un gatto di colonia può essere dato in adozione se:
• Non può essere reintrodotto nella colonia per motivi di salute o sicurezza.
• Rientra in un percorso di recupero (ad esempio, gattini trovati in colonia non ancora socializzati o gatti feriti che necessitano di cure prolungate).
In questi casi, l’adozione deve essere concordata con le autorità competenti, tramite istanza indirizzata al Sindaco del Comune dove la colonia risiede.
Il Comune, sentito il parere della USL Veterinaria, potrà così autorizzare l'adozione.